Retifica del Sindaco di Bardi Giancarlo Mandelli alle articolate e contorte accuse che gli sono state mosse dagli ex sindaci del Comune di Bardi ovvero la sig.ra Valentina Pontremoli e il signor Giuseppe Conti

  • LETTERA INVIATACI DAL SINDACO DI BARDI GIANCARLO MANDELLI

    … intendo, riferirmi alle articolate e contorte accuse che mi sono state mosse dagli ex sindaci del Comune ovvero la sig.ra Valentina Pontremoli e il signor Giuseppe Conti i quali, con l’unica finalità di arrecare discredito, hanno riferito fatti privi dell’irrinunciabile contenuto di verità, travalicando pertanto i limiti della pur consentita critica politica. Si tratta di affermazioni false e infondate rispetto alle quali si ritiene necessario, anche in questa sede, dover smentire punto per punto. Si è in presenza di un vero e proprio attacco il cui meccanismo utilizzato è semplice, prevedibile e dagli effetti negativi conseguenti: manipolare la narrazione per rendere credibile un racconto non veritiero con l’unica finalità, probabilmente coordinata fra i due ex sindaci, ora entrambi componenti della minoranza del Consiglio Comunale, di fornire al lettore un’immagine distorta circa la conduzione della cosa pubblica.

 

  • riferitamente alla vicenda che coinvolge l’assessore all’urbanistica, posso affermare, con assoluta onestà intellettuale, che il fatto non sussiste. L’architetto Miliciani, prima di accettare la carica politica, ha rinunciato, al pregresso incarico professionale, con lettera datata 12 giugno 2019, proprio per evitare si creassero situazioni di incompatibilità con il ruolo che si apprestava a ricoprire. Di questo ne sono assolutamente certo in quanto lo stesso assessore Miliciani, su mia esplicita richiesta, anche a seguito della segnalazione effettuata dall’ufficio comunale, mi ha mostrato tale lettera. Pertanto la ricostruzione, così come fornita dalla sig.ra Pontremoli, non è affatto veritiera in quanto non corrispondente alla realtà documentale dei fatti;

 

  • per quanto poi attiene al conferimento, con la deliberazione di Giunta n. 1 del 4 gennaio 2020, della responsabilità dell’Area tecnica e tecnico-manutentiva all’assessore competente per materia arch. Miliciani e dell’Area Servizi generali in capo al Sindaco, si ribadisce la legittimità del provvedimento per le ragioni tutte nello stesso espresse.

Innanzitutto perché, ai sensi dell’art. 20 bis del Regolamento Comunale, in deroga al principio di separazione dei poteri, qualora esigenze di carattere organizzativo ovvero di contenimento della spesa lo richiedano è possibile attribuire ai componenti l’organo esecutivo, Sindaco compreso, la responsabilità degli uffici e dei servizi. Evidenti sono al riguardo le ragioni di risparmio di spesa, in quanto i conferimenti di incarichi di posizioni organizzative a membri della Giunta avvengono sempre a titolo gratuito e il relativo contenimento di spesa deve essere ogni anno documentato, ai sensi di legge, in sede di approvazione del bilancio.

Inoltre in quanto l’organo comunale competente a nominare, nonché a revocare, i responsabili degli Uffici e dei Servizi, in particolare delle Aree e delle Posizioni Organizzative – per quest’ultime solo nei Comune privi di figure dirigenziali ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 109 TUEL 2° comma- è sempre il Sindaco, che di norma non delega detti poteri.

In particolare i suddetti poteri non competono istituzionalmente, ai sensi di Regolamento e di Statuto locali, al Segretario Comunale,  il quale svolge funzioni di assistenza giuridica nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, non essendogli affidati compiti di amministrazione c.d. attiva, limitandosi (cfr. art. 97 c. 3 T.U.E.L.) a sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e a coordinarne l’attività qualora non sia stato nominato un direttore generale.

Solo in via vicaria, e pertanto eccezionale, in caso di assenza del Responsabile di area nonché del Direttore Generale, può esercitare gli adempimenti di competenza dirigenziale.

E’ pur vero  che il cit. art. 97, al comma 4, lett. d), autorizza gli enti locali ad attribuire – mediante norme statutarie o regolamentari o provvedimenti sindacali – funzioni aggiuntive al Segretario comunale e che negli enti di minori dimensioni demografiche l’articolo 109 del TUEL prevede espressamente che, in assenza di figure dirigenziali, il Sindaco possa conferire le funzioni ed i compiti di gestione, indicati nell’articolo 107, al Segretario comunale, tuttavia detti conferimenti devono  essere coordinati con la necessità di evitare l’inopportuna ed illegittima sovrapposizione del ruolo di controllore e di controllato.

Al riguardo però il contratto collettivo di lavoro integrativo dei Segretari comunali del 22 dicembre 2003 introduce i concetti di “temporaneità” ed “eccezionalità” della scelta organizzativa di avvalersi del Segretario comunale per lo svolgimento di funzioni gestionali, sottolineando che le stesse debbono essere conferite, in via prioritaria e quando ciò sia possibile, ad altri soggetti.

Eccezionale deve considerarsi il permanere del potere in capo al Segretario, una volta cessato l’incarico di Posizione Organizzativa per fine mandato del Sindaco Pontremoli, di rinnovare addirittura per ulteriori anni tre gli incarichi di posizioni organizzative che già comportavano comunque un sensibile impegno di spesa.

Ne discende che non è sostenibile riportare di una non corretta revoca di un atto di tale portata, a fortiori correlandola ad un evento, l’esposto del geom. Antoniazzi nei confronti dell’Assessore invero presentato al Segretario Comunale in data 18 gennaio 2020, pertanto ben quattordici giorni dopo l’assunzione della delibera di Giunta n. 41 del 2020. Si segnala al riguardo come il geometra abbia usufruito di ferie e permessi nei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020, in modo continuativo dal 27 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020 incluso.

Detto ciò la decisione, che considero opportuna, di conferire detta responsabilità all’assessore architetto Miliciani è inoppugnabile sotto molteplici punti di vista. Innanzitutto il vantaggio economico, in termini di risparmio di spesa, è indiscutibile ed evidente per le ragioni già sopra esposte In secondo luogo l’assessore è soggetto ampiamente e professionalmente qualificato per reggere la posizione; per cui dal punto di vista tecnico l’attività del Comune non subisce pregiudizio alcuno. Da ultimo il Comune ha potuto, in ogni caso, conseguire, altresì, il risultato di poter efficacemente operare preservando l’organico dei dipendenti comunali.

Si conclude sul punto che, seppur l’incarico al dipendente, citato nell’articolo, sia stato conferito nel corso della gestione Pontremoli, l’impatto economico, ad esso conseguente è, al contrario, quasi totalmente ricaduto sul bilancio predisposto dalla Giunta attuale e approvato dal Consiglio. Pertanto l’amministrazione in carica ha fatto fronte ad impegno economico contratto dalla precedente e su cui deve necessariamente ricadere ogni responsabilità politica in merito a tale scelta.

 

  • Infine le accuse che mi sono state mosse dal sig. Conti mi fanno pensare a quanto i consiglieri di minoranza si siano sforzati nel cercare qualsiasi argomento nel maldestro tentativo di denigrare il sottoscritto. Il desiderio diffamatorio si è spinto sino a affibbiarmi una sorta di patentino di ‘untore’ nonostante sia noto che nel Comune di Bardi vi siano stati pochissimi e rari casi, per di più precedenti alla mia infezione da Covid 19, così come è altresì fatto notorio di quanto mi sia preoccupato e attivato per fornire alla cittadinanza, durante l’emergenza, anche ricorrendo ai mezzi d’informazione fra cui il Suo giornale, tutta la documentazione medica che mi riguardava. Ciò proprio con l’esclusiva finalità di rassicurare ed allontanare qualsiasi dubbio sanitario legato alla mia persona. Trovo sia stato deplorevole, in una situazione come quella che abbiamo vissuto, e da cui stiamo faticosamente uscendo, creare ad arte, e al solo scopo di proprio personalissimo tornaconto politico, una campagna, basta sulla paura e il sospetto, ai danni sia dei dipendenti del Comune che dei cittadini; e tutto ciò pur avendo le prove documentate del pieno rispetto da me prestato a tutte le prescrizioni sanitarie legate all’emergenza Coronavirus e dell’isolamento che mi sono autoimposto molti giorni prima della diagnosi accertata nonché della mia avvenuta e completa guarigione.

 

  • Da ultimo si segnala come ai sensi di legge, in forza dell’art. 82 del Testo Unico Enti Locali recentissimamente modificato, l’indennità di carica per i sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti sia stata incrementata fino al 85% di quella spettante ai primi cittadini dei municipi fino a 5.000 con previsione di costituzione di un fondo, con un’elevata compartecipazione statale, da ripartire tra i Comuni, secondo le regole dettate da un decreto del Ministro degli Interni. Pertanto detta voce è stata inserita a scopo unicamente precauzionale nel bilancio preventivo del Comune, in quanto allo stato nulla è stato ancora chiarito, e si precisa che, per la sua particolare natura, non graverà sulle casse del Comune

 

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